Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 16.
(Elementi di localizzazione dell'albergo diffuso)
1. Le unità abitative costituenti l'albergo diffuso di cui all'articolo 10 della Legge sono localizzate in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un paese vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all'interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensazione di vivere un paese "autentico".
2. Il centro storico in cui è localizzato l'albergo diffuso è situato all'interno di un centro edificato nel quale siano residenti non più di tremila persone e siano presenti le seguenti condizioni:
a) pregio storico-ambientale: tale condizione si verifica, ai fini del presente Regolamento, qualora l'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
b) vitalità e vivibilità: tale condizione è presente quando nella località abitata in cui è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno cento persone, ovvero il centro storico costituisce polo di attrazione per l'intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di pubblica utilità o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .