Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)
Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009
Art. 11.
(Soppalchi)
1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative di cui all'articolo 5, comma 2, devono possedere le seguenti caratteristiche (5) :
a) altezza minima negli spazi sovrastanti e sottostanti pari a metri 2,20;
b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie del locale originario;
c) la superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco.
2. Gli appartamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e comma 8, nei quali vengono installati soppalchi mantengono la configurazione del monolocale.
Note del Redattore:
Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .