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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 10.
(Altezze e volumi)
1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è fissata dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto ed i locali di uso comune, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno privati e comuni nonché per gli altri spazi accessori quali corridoi e disimpegni.
2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e delle tipologie edilizie locali, una riduzione a metri 2,55 dell'altezza minima interna utile delle camere da letto e dei locali di uso comune, ulteriormente riducibile a metri 2,40 per le strutture già esistenti.
3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono ammesse misure inferiori alle minime, purché non al di sotto di metri 2,00 a condizione che l'altezza media del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
4. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 per le camere ed i locali di uso comune, riducibili a metri 2,10 per i locali accessori e di servizio. L'altezza minima, valutabile ai fini dei calcoli di cui al presente regolamento, non può essere inferiore a metri 1,50 per le camere o i locali di uso comune e metri 1,30 per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a metri 700 sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta può essere ridotta a metri 2,10 per le camere ed i locali di uso comune e a metri 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. L'altezza minima, valutabile ai fini dei calcoli di cui al presente regolamento, non può essere inferiore a metri 1,30 per le camere ed i locali di uso comune e a metri 1,10 per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore ad un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle camere e degli appartamenti deve essere quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 7, 8, 9 ed ai commi 1 e 2 del presente articolo (2)

Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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5. Le dimensioni delle altezze delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere ridotte sino a metri 2,30 a condizione che il volume minimo delle camere e degli appartamenti sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 7, 8, 9 e al presente articolo, commi 1 e 2 (3)

Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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6. Negli alberghi e nelle locande esistenti localizzate negli ambiti in deroga ovvero soggette ai vincoli storico culturali previsti dalla Sito esternoParte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm., tenuto conto della tipologia edilizia dei fabbricati di impianto antico, è consentita un' altezza minima interna dei vani abitabili ridotta, comunque non inferiore a metri 2,40 purché il volume disponibile non sia inferiore a:
a) 15 metri cubi per posto letto, per le strutture classificate entro il 26 maggio 1994;
b) 18 metri cubi per posto letto, per le strutture classificate successivamente al 26 maggio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
c) 14,40 metri cubi per ogni posto letto aggiuntivo.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai locali da destinarsi ad attività ricettiva alberghiera, con esclusione delle R.T.A., ubicati in edifici, localizzati nelle zone in deroga ovvero soggette al vincoli previsti dal dalla Sito esternoParte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm., purché il volume disponibile non sia inferiore a:
a) per le strutture classificate una, due e tre stelle: 18 metri cubi per il primo letto, ulteriori 15 metri cubi per il secondo letto e 14,40 metri cubi per ogni posto letto aggiuntivo;
b) per le strutture classificate quattro e cinque stelle: 20,50 metri cubi per posto letto, ulteriori 19,50 metri cubi per il secondo letto e 19,20 metri cubi per ogni posto letto aggiuntivo.
8. I locali delle attività ricettive alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono avere altezze utili interne inferiori a quelle di cui ai commi precedenti purché risultino in possesso della prescritta agibilità ed a condizione che il volume minimo delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime di cui agli articoli 7, 8 e 9 e le altezze minime indicate nel presente articolo, commi 1 e 2 (4)

Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

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Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .