Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari). (21)

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 2009

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari), disciplina le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II capo I della citata legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 .