Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 65.
(Valori delle piante).
1. Il computo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria determinata sul valore delle piante, deve 'essere effettuato sulla base dei valori indicati nella tabella "A" allegata. All'aggiornamento della tabella provvede la Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .