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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 59.
(Piccoli appezzamenti di terreno).
1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge forestale, per i quali non si applica la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano realizzati per finalità connesse all'esercizio dell'attività agricola, le lavorazioni del terreno possono essere effettuate previa comunicazione all'Ente delegato, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio dei lavori. L'Ente delegato può stabilire prescrizioni.
2. Per detti appezzamenti valgono le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2, lettera d) del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .