Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 59.
(Piccoli appezzamenti di terreno).
1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge forestale, per i quali non si applica la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano realizzati per finalità connesse all'esercizio dell'attività agricola, le lavorazioni del terreno possono essere effettuate previa comunicazione all'Ente delegato, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio dei lavori. L'Ente delegato può stabilire prescrizioni.
2. Per detti appezzamenti valgono le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2, lettera d) del presente regolamento.
Note del Redattore: