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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 57.
(Norme circa i movimenti di terreno).
1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge forestale.
2. I movimenti di terreno devono essere progettati ed eseguiti tenendo conto delle seguenti modalità esecutive:
a) per le scarpate, e comunque per le aree private della copertura vegetale, devono adottarsi gli accorgimenti di scoronamento e profilatura, eventuali opere di consolidamento, di sostegno e di stabilizzazione superficiale, compreso il rinverdimento, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale;
b) le acque sotterranee e superficiali devono essere regimate al fine di garantire la stabilità del sito;
c) i materiali di risulta dagli scavi devono essere sistemati in loco prevedendone la stabilizzazione e l'inerbimento, ovvero devono essere trasportati a discarica autorizzata, evitandone, l'indiscriminato accumulo;
d) per gli interventi di sistemazione del terreno e di regimazione delle acque deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperiti in loco;
e) le opere devono comunque essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia.
3. L'autorizzazione deve contenere la data entro cui deve essere terminato l'intervento e può prescrivere specifiche modalità esecutive, in particolare l'effettuazione degli interventi di sistemazione dei movimenti di terreno contestualmente all'avanzamento di lavori.
4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .