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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 52.
(Miglioramento dei pascoli).
1. Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti nel rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, scarificatura, concimazione, suddivisione in comparti, nonché in lavori similari, sono lasciati alla libera iniziativa del possessore.
2. La rottura del cotico erboso e l'eliminazione dei cespugli sui pascoli aventi pendenza superiore al 50 per cento, può effettuarsi a seguito di preventiva comunicazione all'Ente delegato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione.
3. Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli in terreno, avente pendenza superiore al 50 per cento, deve chiedere l'autorizzazione all'Ente delegato che prescrive le norme da osservare.
4. L'eliminazione dei cespugli, che può essere eseguita in ogni stagione dell'anno, è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione vegetativa successiva. all'inerbimento del terreno.
5. E' vietata l'eliminazione andante dei cespugli mediante il fuoco, salvo i casi in cui tale pratica è condotta sotto la costante sorveglianza di un addetto e con le cautele di cui all'articolo 55, comma 4. L'abbruciamento andante deve, comunque, essere comunicato all'IRF con un preavviso di almeno cinque giorni e non può effettuarsi quando spira il vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole nonché durante il periodo di grave pericolosità, dichiarato ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale.
L'IRF può stabilire particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento.
6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .