Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 50.
(Modalità del pascolo).
1. I terreni pascolivi ricadenti nelle praterie classificate in trasformazione (PR-TRZ) dall'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) sono disciplinati dall'articolo 49 della legge forestale.
2. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione pastorale, dai piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nonché dalle modalità stabilite dagli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP, il bestiame al pascolo deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati più di trecento ovini o di centocinquanta caprini o di cinquanta capi bovini o equini.
3. Nei terreni di cui al comma 1, purché recintati, il bestiame può essere immesso al pascolo senza custodia.
4. Nei terreni pascolivi non ricadenti nelle zone PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP, il pascolo è di norma consentito senza particolari limitazioni, fatta salva la possibilità dell'Ente delegato di applicare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 51 per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, anche su proposta motivata degli Enti competenti alla gestione del vincolo medesimo.
5. L'Ente delegato può fissare particolari epoche nelle quali il pascolo non è comunque consentito, in base alle fasce altimetriche.
6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge forestale.
Note del Redattore: