Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 48.
(Cedui composti).
1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.
2. Il numero delle matricine presenti nel bosco deve essere non inferiore a centoquaranta per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e sessanta ripartite fra successive classi di età multiple del turno.
3. Per il taglio del ceduo composto si applica quanto disposto all'articolo 6.
4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.
L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della medesima legge.
Note del Redattore: