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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 45.
(Sfolli e taglio della frasca).
1. Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici nella stagione del taglio. Negli altri periodi dell'anno lo sfollo deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca.
3. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine.
4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .