Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 42.
(Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere. Riserva di matricine).
1 Il taglio dei cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere deve essere eseguito in modo da riservare almeno ottanta matricine per ettaro.
2. L'IRF può autorizzare il rilascio di un numero inferiore di matricine rispetto a quello indicato al comma 1, qualora le condizioni pedo-climatiche riscontrate nella zona interessata tenute idonee ad assicurare il successo dell'avviamento all'alto fusto.
3. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.
4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge forestale salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.
Note del Redattore: