Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 4.
(Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie per lo scarico di materiale nei boschi).
1. E' vietato lo scarico nei boschi di materiale di qualsiasi natura che possa provocare danneggiamento e/o copertura parziale o totale delle piante o ceppaie, sempreché non sia preventivamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale in caso di danno alle piante o al bosco e, ove ne ricorrano le ipotesi, in base al Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione della Sito esternodirettiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ed alla normativa regionale attuativa.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .