Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 38.
(Requisiti dei castagneti da frutto).
1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando:
a) sono specializzati nella produzione del frutto;
b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro;
c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione;
d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.
Note del Redattore: