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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 38.
(Requisiti dei castagneti da frutto).
1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando:
a) sono specializzati nella produzione del frutto;
b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro;
c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione;
d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .