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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 33.
(Turni minimi per le fustaie).
1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:
a) fustaie di abete - anni 80;
b) fustaie di faggio - anni 100;
c) fustaie di larice e pino silvestre - anni 80;
d) fustaie di querce - anni 100;
e) fustaie di pino laricio e nero - anni 60;
f) fustaie di pini mediterranei - anni 60;
g) fustaie di conifere a rapido accrescimento - anni 40;
h) fustaie di castagno - anni 70.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .