Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 32.
(Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli secondari e di sgombero).
1. Il taglio di sgombero preceduto o meno da tagli secondari in conformità all'andamento della rinnovazione non può essere assentito se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.
2. Sia per i tagli secondari, sia per quello di sgombero, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'articolo 6..
3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della stessa legge.
Note del Redattore: