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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 31.
(Fustaie coetanee a "tagli successivi"'. Tagli di sementazione).
1. Nelle fustaie coetanee a tagli successivi, il taglio di sementazione deve avvenire all'età del turno.
2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non può essere superiore a un ettaro e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m. 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m. 50, dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo taglio effettuato nelle tagliate confinanti ferme restando le condizioni precedentemente poste.
3. Dopo il taglio di sementazione deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:
a) per i boschi di faggio o leccio - mc. 100;
b) per i boschi di querce e per i boschi misti di latifoglie - mc. 90;
c) per i boschi di abete - mc. 120;
d) per i boschi di larice - mc. 80;
e) per i boschi di pino marittimo - mc. 60;
per i boschi di pino nero , laricio, silvestre - mc. 80.
4. In ogni caso il taglio di sementazione nei boschi di conifere non deve interessare le latifoglie presenti, le quali rimangono in dote al bosco.
5. Per gli interventi di cui al comma 1, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'articolo 6.
6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della stessa legge.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .