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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 27.
(Collaudo).
1. I piani di assestamento, sia pubblici che privati, Nono soggetti a collaudo tecnico amministrativo a cura dell'Ente delegato competente per territorio.
2. Per gli adempimenti di cui al comma i l'Ente delegato può avvalersi di esperti liberi professionisti iscritti all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, che risultino iscritti anche all'Albo dei Collaudatori della Regione Liguria di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi) e successive modifiche e integrazioni.
3. Il collaudatore deve essere designato dall'Ente delegato, subito dopo la redazione del verbale di visita preliminare, onde consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera.

Note del Redattore:

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .