Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 29 giugno 1999, n. 1

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999

Art. 17.
(Esercizio della resinazione).
1 I possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono fare denuncia all'IRF almeno trenta giorni prima di intraprendere il lavoro indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.
2. L'IRF può dettare le prescrizioni del caso.
3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge forestale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

( Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .