Regolamento 29 giugno 1999, n. 1
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 21 luglio 1999
Art. 13.
(Esbosco dei prodotti).
1. Ferma l’osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l’esbosco dei prodotti può essere eseguito durante tutto l’anno e deve farsi per strade, per piste e canali di avvallamento già esistenti, oppure tramite canalette temporanee, teleferiche forestali o altro sistema idoneo di trasporto, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. (20)
2. Il rotolamento o lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione. L'IRF può dettare ulteriori prescrizioni per l'esbosco.
3. , L'apertura e l'allargamento di strade e di altre infrastrutture forestali è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge forestale.
4. L'IRF può vietare l'uso dei condotti temporanei o canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo non è necessaria per i lavori di manutenzione di cui all'articolo 14, comma 5 della legge forestale.
6. L'IRF può imporre il ripristino del bosco e dei luoghi adibiti alla asportazione dei prodotti boschivi mediante semina o piantagione o quanto altro necessario.
7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco. Si applica la sanzione prevista dal comma 3 per quanto non previsto dai predetti commi 4, 5 e 6.
Note del Redattore: