Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 5.
(Cessazione).
1. L'autorizzazione può cessare per i seguenti motivi:
a) rinunzia: il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione scritta alla Regione;(16)
b) decadenza: il titolare decade dalla autorizzazione qualora non provveda a richiedere il rinnovo prima della scadenza; la richiesta di rinnovo vale come autorizzazione provvisoria;
c) revoca: la revoca della autorizzazione è disposta, per inosservanza degli obblighi previsti, previa diffida della Regione, che ne stabilisce i termini di esecuzione.(17)
2. In caso di cessazione di attività, l'allevatore deve disporre l'adeguata destinazione degli animali detenuti.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .