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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 17 luglio 1998, n. 1

Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).

Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998

Art. 3.
(Domanda di autorizzazione).
1. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di fauna selvatica per gli scopi di cui all'articolo 1, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia. (10)

Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.

2. La Regione rilascia l'autorizzazione previo nulla osta del Servizio Veterinario della Azienda Sociosanitaria Ligure competente per territorio, nonché in caso di allevamenti ubicati all'interno dei Parchi naturali, previo parere dell'ente parco.(11)

Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.

3. La domanda di autorizzazione all'allevamento a scopo alimentare e di ripopolamento deve essere corredata dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6:
a) cartografia in scala 1:5.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
b) planimetria, con relativi certificati catastali ovvero con autocertificazione della disponibilità dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste.
4. I requisiti strutturali dell'allevamento devono essere descritti nella domanda da parte dell'allevatore.
5. La domanda di allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale deve contenere la indicazione del numero, delle specie, della provenienza degli animali, del luogo e dei locali dove si intende detenerli.
6. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, a scopo alimentare, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione dello svolgimento dell'attività in conformità alle norme del presente regolamento e a segnalare le specie allevate.(12)

Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.

6 bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai conduttori di allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale a condizione che siano iscritti regolarmente a federazioni o associazioni di ornicoltori riconosciute a livello nazionale o regionale, ferme restando le vigenti prescrizioni di carattere igienico-sanitario. La comunicazione deve contenere le indicazioni di cui al comma 5. La Regione, nel caso in cui rilevi eventuali irregolarità rispetto ai requisiti previsti dal presente regolamento, procede a darne tempestiva comunicazione agli interessati ai fini della regolarizzazione. (13)

Comma inserito dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.

7. Gli A.T.C. e i C.A., nonché le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e che non abbiano fini di lucro, svolgono le attività di allevamento, ai fini di ripopolamento, in conformità al comma 6.

Note del Redattore:

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .