Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 20.
(Norme transitorie).
1. Gli allevamenti già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
2. I titolari di allevamenti di cinghiali, lepri, conigli selvatici e coturnici a scopo ornamentale ed amatoriale devono cessare la loro attività e comunicare alle Amministrazioni provinciali la destinazione degli animali detenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .