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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 17 luglio 1998, n. 1

Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).

Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998

Art. 18.
(Identificazione).
1. Sono consentiti il commercio e l'esposizione a manifestazioni di fauna selvatica nata in cattività di riproduttori detenuti legalmente, purchè identificati con i mezzi di cui all'articolo 8.
2. Gli allevatori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale possono applicare gli anellini forniti dalle associazioni medesime, con inciso il numero di registro dell'allevamento, di diametro adeguato alle specie e privi di punti di frattura.
3. Relativamente alle nascite o alle riproduzioni in cattività degli animali di cui all'Sito esternoarticolo 2 lettera c) della legge 157/1992 , gli allevatori sono tenuti a rispettare l’Sito esternoarticolo 8 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Sito esternolegge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del Sito esternoregolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).(24)

Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.


Note del Redattore:

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .