Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 17.
(Finalità). (5)
1. Gli allevamenti per la produzione di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale sono autorizzati esclusivamente per mammiferi ed uccelli provenienti da allevamenti e appartenenti alle specie di cui agli articoli 2 e 18 della legge 157/1992 purché legittimamente acquisite e detenute.
2. E' consentito l'impiego ai fini venatori, come richiami vivi, degli uccelli appartenenti alle specie riconosciute cacciabili allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.
3. Tutta la fauna allevata e detenuta a scopo ornamentale ed amatoriale di provenienza nazionale od estera deve essere munita di certificato sanitario rilasciato dal veterinario della ASL territorialmente competente.(23)
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .