Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 16.
(Commercializzazione).
1. I titolari degli allevamenti sono tenuti a comunicare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili. La selvaggina prodotta negli allevamenti è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici o dagli organismi di gestione della caccia ed è utilizzata esclusivamente ai fini di ripopolamento, reintroduzione ed addestramento cinofilo. Gli allevamenti devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e di commercializzazione del prodotto.(22)
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .