Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 13.
(Finalità).
1. Negli allevamenti a scopo di ripopolamento è consentito l'allevamento delle seguenti specie di fauna selvatica autoctona: pernice rossa, starna, fagiano, lepre, germano reale, quaglia (preferibilmente della specie coturnix coturnix). La Regione può altresì consentire l'allevamento di specie di particolare interesse naturalistico o venatorio ai fini di reintroduzione o ripopolamento del patrimonio faunistico. E' consentito l'allevamento delle specie: pernice rossa fagiano, starna lepre e quaglia (preferibilmente della specie coturnix coturnix) al fine di addestramento cinofilo (3) .
2. E' vietato l'allevamento del cinghiale ai fini di ripopolamento.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .