Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 2.
(Funzioni amministrative).
1. La Regione esercita le funzioni amministrative e di controllo in materia di allevamenti di fauna selvatica. (7)
2. La Regione può sospendere per motivi di tutela del patrimonio faunistico l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.(8)
3. La Regione, considerate le diverse esigenze locali, può integrare le disposizioni del presente regolamento in senso restrittivo.(9)
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .