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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 17 luglio 1998, n. 1

Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).

Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998

Art. 7.
(Identificazione degli animali).
1. All'avifauna prodotta nell'impianto di allevamento devono essere applicati anelli inamovibili, privi di punti di frattura, in modo da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti, con inciso un numero progressivo e la sigla dell'allevatore; i mammiferi devono essere marcati o marchiati, con marche o marchi recanti un numero progressivo e la sigla dell'allevatore, al fine di poterne rilevare l'esatta provenienza. Queste operazioni devono essere effettuate dal titolare entro e non oltre sette giorni dalla nascita dell'animale o dal suo ingresso nell'allevamento e comunque prima dell'uscita dall'allevamento medesimo. Le misure degli anelli (diametro ed altezza) verranno stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.(19)

Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.

2. E' consentito l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di identificazione ufficialmente riconosciuto in base alla normativa vigente.

Note del Redattore:

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .