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Documento vigente: Testo Coordinato

Regolamento 17 luglio 1998, n. 1

Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).

Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998

Art. 6.
(Registri).
1. A cura dei titolari degli allevamenti deve essere tenuto un registro, in ogni sua pagina vidimato dalla Regione al momento del rilascio dell'autorizzazione, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alle specie allevate, alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni a qualunque titolo degli animali; devono essere altresì indicati la provenienza e lo stato sanitario dei capi acquistati e le generalità complete dell'acquirente in caso di vendita. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento o, se del caso, del veterinario della ASL competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.(18)

Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2.

2. I titolari di allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale devono elencare nel proprio registro, oltre agli elementi di cui al comma 1, separatamente le famiglie di mammiferi ed uccelli in loro possesso nonché, per ciascun animale, i dati indicati sugli anellini inamovibili e sulle marche o marchi, apposti agli uccelli ed ai mammiferi a cura dell'allevatore.

Note del Redattore:

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .

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Comma già sostituito dall'Sito esternoart. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .