Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 19.
(Divieti).
1. E' vietata la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo ornamentale ed amatoriale.
2. E' vietato l'allevamento di animali selvatici in forma estensiva, anche su terreni recintati, a meno che le recinzioni siano tali da impedire in qualsiasi situazione la fuga.
3. E' vietato l'allevamento delle specie di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione).
4. E' vietato l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico, della coturnice e del gallo forcello.
5. (6) .
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .