Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 15.
(Provenienza dei riproduttori).
1. I riproduttori destinati ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento devono di norma provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i riproduttori devono essere muniti di certificazione veterinaria attestante la loro provenienza.
2. Ai soggetti prodotti nell'impianto, fatto salvo quelli appartenenti alle specie di fagiano, starna pernice rossa e quaglia destinate all'addestramento cinofilo, devono essere applicati anelli inamovibili, marche o marchi ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 (4) .
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .