Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 14.
(Dimensione degli allevamenti).
1. Gli allevamenti devono essere dimensionati sulla base della densità massima dei capi allevati. I rapporti minimi per le specie più comunemente allevate sono i seguenti:
a) fagiano e pernice: 1 mq./capo con oltre 60 giorni di età;
b) lepre: 10 mq./capo con oltre 30 giorni di età;
c) ungulati: 5000 mq./capo.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .