Regolamento 17 luglio 1998, n. 1
Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29 ).
Bollettino Ufficiale n. 9 del 5 agosto 1998
Art. 12.
(Commercializzazione).
1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e di commercializzazione del prodotto.
2. La cessione degli esemplari prodotti è consentita unicamente per:
a) vendita per l'avvio ai centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
b) vendita per l'avvio ad altro analogo centro autorizzato.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del R.R. 17 luglio2018, n. 2 .
Comma già sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 ottobre 2002, n. 5 /REG. e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del R.R. 17 luglio 2018, n. 2 .