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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 14

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2021

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 8 bis. Ai sensi del presente articolo, ferma restando l’autonomia regolamentare della Giunta regionale, è consentita la gestione comune, in capo alla Giunta regionale, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del servizio automobilistico di Giunta e Assemblea Legislativa. Nel caso di gestione comune si applicano al Presidente del Consiglio regionale, per tutta la durata della gestione unificata del servizio, le disposizioni previste per il Presidente e per gli Assessori della Giunta regionale dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, e il Consiglio regionale mette a disposizione del servizio comune l’unica propria autovettura istituzionale di rappresentanza detenuta in base all’articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni. Per la gestione comune del servizio il personale autista del Consiglio regionale dipendente a tempo indeterminato dell’Assemblea Legislativa alla data di entrata in vigore della presente disposizione viene distaccato presso le strutture della Giunta regionale con oneri a carico del Consiglio regionale. In caso di mancato esercizio da parte del Presidente del Consiglio regionale dell’opzione d’utilizzo di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, resta ferma l’assegnazione al servizio comune di tale personale, retribuito dall’Assemblea Legislativa e prioritariamente utilizzato per coprire le contingenti esigenze del Consiglio regionale. ”.

Note del Redattore: