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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 13

IMPOSTAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA RIPRESA E RESILIENZA LIGURE

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2021

Art. 1.
(Flessibilità contabile del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC))
1. l fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata agli interventi la cui attuazione è attribuita alla Regione Liguria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Sito esternoregolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), di cui al Sito esternodecreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 1 luglio 2021, n. 101 , che integra con risorse nazionali gli interventi del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14 bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono estese, previa comunicazione alla I Commissione consiliare permanente dello schema di deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per l’allocazione alle missioni e programmi di destinazione degli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte conto capitale relativi alle assegnazioni per i citati interventi.
Art. 2.
(Sostegno ai settori della cultura e dello spettacolo dal vivo ed interventi per la promozione della Liguria)
1. In considerazione delle conseguenze della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di attenuare gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, la Regione Liguria realizza interventi di rilancio del settore culturale e dello spettacolo dal vivo ed iniziative turistiche, di valorizzazione del territorio e di comunicazione per sostenere la ripartenza di tali ambiti strategici della regione.
2. Gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 sono finanziati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, mediante allocazione dell’importo di euro 2.300.000,00 di cui euro 2.000.000,00 del “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19”, previsto dall’articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022) ed euro 300.000,00 del “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19” previsto dall’articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023), come segue:
- per euro 1.215.000,00 (unmilioneduecentoquindicimila/00) alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
- per euro 1.085.000,00 (unmilioneottancinquemila/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. (1)

Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 17.

2 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce il programma di azione e la conseguente ripartizione dei fondi di cui al comma 2 allocati a valere sulla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. (2)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 17.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 per l’esercizio 2021 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione in termini di competenza di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) quale “Utilizzo avanzo di amministrazione”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.215.000,00 (unmilioneduecentoquindicimila/00) alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 785.000,00 (settecentoottantacinquemila/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- riduzione in termini di cassa di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) della Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”. (3)

Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 17.

Art. 3.
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 16 bis
(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)
1. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo situati nell’ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall’articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale l’imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.
2. La misura dell’imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali ed è così determinata:
a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti: le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’Sito esternoarticolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell’ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui all’articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all’articolo 37 del regolamento del Codice della Navigazione, le occupazioni di aree demaniali marittime rilasciate con licenza di durata minore o uguale a trenta giorni, le concessioni temporanee per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte quali quelle relative a ponteggi per lavori in generale e opere di cantiere;
b) 25 per cento per tutte le concessioni demaniali marittime o parti di concessione rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla lettera a), ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità di sistema portuale.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni e le autorità di sistema portuale quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.
4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell’imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.
5. In assenza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell’imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio.
6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21 ) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’Sito esternoarticolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ) e successive modificazioni e integrazioni.
8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte delle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore dell’apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell’avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
9. Il diritto alla riscossione dell’imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
10. Al fine di garantire la corretta gestione dell’imposta, la Regione può, altresì, accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.
11. Il gettito derivante dall’imposta regionale risultante dal preconsuntivo o dall’ultimo rendiconto approvato relativi all’esercizio precedente, nei limiti delle risorse effettivamente incassate, è destinato ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, per interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché per interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della presente legge ed al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione) e successive modificazioni e integrazioni. All’interno delle circoscrizioni di competenza delle autorità di sistema portuale il contributo è finalizzato esclusivamente a interventi di ripascimento stagionale e agli interventi di cui alla l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
12. Una quota pari al 15 per cento del gettito di cui al comma 11, e comunque non inferiore alla somma di euro 280.000,00 annui, è riservata al bilancio regionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza regionale. Una quota non superiore al 3 per cento del gettito riservato al bilancio regionale, può essere destinata alla copertura di eventuali oneri per spese informatiche connesse alla gestione del demanio marittimo.
13. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai comuni.
14. L'accertamento è effettuato dai comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.
15. I comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.
16. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 13, 14 e 15 sono introitate dai comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.
17. I comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute, a seguito delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2008, n. 31 .
18. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
anno 2021
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilacinquecento/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva “, Titolo 1 “Spese correnti;
anno 2022
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilacinquecento/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva “, Titolo 1 “Spese correnti”;
anno 2023
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilacinquecento/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva “, Titolo 1 “Spese correnti”.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 18 si provvede con i relativi bilanci.”.
Art. 4.
(Penali e accantonamenti riferiti al contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale Regione/Trenitalia S.p.A.)
1. La Giunta regionale definisce annualmente la destinazione delle risorse derivanti dalla quantificazione delle penali comminate a Trenitalia S.p.A. per il mancato rispetto degli obblighi contrattualmente stabiliti in riferimento alla fornitura di ciascun anno dei servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale destinandole prioritariamente al ristoro di eventuali disagi e danni subiti dalla clientela, nonché al miglioramento della qualità e all’eventuale incremento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.
Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto di servizio ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Sito esternoregolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e Sito esterno(CEE) n. 1107/70 , gli accantonamenti risultanti dalla chiusura di ogni esercizio finanziario annuale a seguito del confronto tra Piano Economico Finanziario (PEF) e Conto Economico Regionale (CER) previsto dal Contratto stipulato tra la Regione e Trenitalia S.p.A. per gli anni 2018-2032 sono utilizzati per il servizio di trasporto ferroviario sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Art. 5.
(Erogazione del saldo a Trenitalia S.p.A. delle risorse di cui all’Sito esternoarticolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria))
1. Nelle more dell’erogazione da parte del Ministero competente delle somme assegnate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 63, comma 12, del d.l. 112/2008 , convertito dalla Sito esternol. 133/2008 , e già rendicontate dalla Regione al Ministero, al fine di evitare aggravio di costi per la Regione, la Giunta regionale è autorizzata, nell’esercizio 2021, ad erogare a favore di Trenitalia S.p.A. la quota spettante a saldo delle somme rendicontate pari ad euro 2.302.442,72 sui fondi assegnati dallo Stato per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto ferroviario regionale.
Art. 6.
(Fondo straordinario per interventi di manutenzione straordinaria di autoveicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico con taxi)
1. È istituito un fondo straordinario per l’anno 2021 per un importo complessivo di euro 150.000,00 per la concessione di un contributo straordinario per sostenere i costi derivanti da interventi di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria (leasing finanziario) adibiti a taxi. Tali contributi sono concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Il contributo è concesso ai titolari di licenza di taxi, iscritti nel ruolo dei conducenti di taxi che abbiano effettuato gli interventi di cui al comma 1 nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 e sostenuto costi per un importo minimo complessivo di euro 300,00.
3. Si intendono compresi negli interventi di manutenzione straordinaria degli autoveicoli adibiti a taxi quelli finalizzati a risolvere guasti e anomalie di funzionamento non dovute all’usura, di carattere non ricorrente, a prescindere dalla data di vetustà dell’autoveicolo. In tali interventi non sono comprese le opere di manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza gli autoveicoli, quali quelle eseguite a cadenza periodica a fini di revisioni, collaudi e controlli prescritti dalla normativa vigente, come pure la manutenzione e la sostituzione dei pneumatici dovute ad usura, nonché quelle di cambio e deposito dei pneumatici da estivi a invernali e viceversa. Sono, altresì, esclusi dal contributo tutti gli interventi effettuati nel periodo di garanzia dell'autoveicolo e coperti dalla stessa.
4. Il contributo è corrisposto nella misura pari all’80 per cento dei costi della spesa ammissibile e per un importo massimo, per ciascun richiedente, pari ad euro 1.000,00.
5. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, integrate con eventuali economie derivanti dal bando, per l’anno 2021, di cui all’articolo 23 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per ottenere il contributo i soggetti interessati possono presentare domanda alla Regione Liguria nel periodo dal 1 novembre 2021 al 15 novembre 2021. Le modalità di presentazione delle domande nonché ogni altro elemento necessario ai fini dell’istruttoria della concessione del contributo sono definiti con provvedimento del dirigente competente, pubblicato sul sito informatico della Regione Liguria.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo per l’esercizio 2021 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 4 ”Altre modalità di trasporto”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))
1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 28 bis
(Disposizioni transitorie in materia di permessi di ricerca di minerali solidi sulla terraferma)
1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale in materia di ricerca mineraria, ai permessi di ricerca di materiali solidi sulla terraferma appartenenti alla categoria miniere di cui all’articolo 2, primo comma, del Sito esternoregio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. La ricerca di sostanze minerali solide sulla terraferma di cui al comma 1 è consentita solo a chi sia munito di permesso di ricerca rilasciato dalla Regione.
3. La Regione rilascia i permessi di ricerca applicando, per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), valutando l’effettiva rilevanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla presenza di un giacimento, in rapporto all’innovatività delle conoscenze conseguibili con la ricerca programmata, alla tutela degli insediamenti esistenti, alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio e alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalle normative in materia ambientale e paesaggistica.
4. L’istanza di rilascio di permesso di ricerca deve contenere:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) i requisiti tecnico professionali in base ai quali il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
f) l’ubicazione e le dimensioni dell’area oggetto della ricerca;
g) il progetto sulle modalità di ricerca di materiali solidi e relativi necessari lavori;
h) un progetto di risistemazione dell’area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale con indicazione delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione.
5. La Regione può chiedere ulteriori specifici elaborati tecnici, nei casi di particolare complessità.
6. I permessi di ricerca sono soggetti a presentazione di garanzia fideiussoria o assicurativa a favore della Regione, il cui importo è stabilito nel provvedimento rilasciato dalla Regione sulla base del computo degli interventi di cui al comma 4, lettera h), fermo restando l’importo minimo di euro 10.000,00. La prestazione di garanzia fideiussoria o assicurativa è condizione sospensiva dell’efficacia del rilascio del permesso di ricerca e deve essere stipulata con soggetti, imprese o agenti autorizzati dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
7. Le istanze di rilascio di permesso di ricerca concorrenti sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.
8. Il permesso di ricerca comporta il pagamento anticipato di un canone annuo stabilito dal Sito esternodecreto del Ministro delle finanze 2 marzo 1998, n. 258 (Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato) in euro 3,97 per ettaro, con un minimo di euro 30,99. Tali importi sono rideterminati per l’anno 2021, sulla base della normativa statale vigente, in euro 16,98 per ettaro, con un minimo di euro 127,28 e saranno rivalutati annualmente in base all’indicizzazione ISTAT.
9. Il ricercatore invia alla Regione una relazione ogni sei mesi circa lo svolgimento dei lavori ed i risultati della propria attività. In caso di inadempimento, la Regione concede un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere, decorso il quale, il ricercatore sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
10. Per le funzioni di vigilanza e controllo si applica quanto previsto dall’articolo 25 e per le funzioni di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
11. Chiunque svolge attività di ricerca mineraria senza permesso di cui al comma 2 del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000, fermo restando l’obbligo di ripristino dei luoghi interessati.
12. Lo svolgimento di attività di ricerca mineraria in difformità dal programma autorizzato ovvero l’inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.
13. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono riscossi da ARPAL.
14. La Regione, previa contestazione dei motivi e fissazione di un congruo termine per le deduzioni del ricercatore, pronuncia la decadenza del permesso di ricerca nelle seguenti circostanze:
a) mancato inizio dei lavori nel termine stabilito e, in mancanza di esso, entro tre mesi dal giorno in cui è stato rilasciato il permesso;
b) intervenuta sospensione dei lavori per oltre tre mesi;
c) mancato pagamento del canone annuo così come quantificato dal presente articolo;
d) grave inosservanza di prescrizioni o vincoli contenuti nel permesso di ricerca;
e) insorgenza di situazioni addebitabili al ricercatore di pericolo ambientale, idrogeologico, pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, ovvero pericolo per il paesaggio.
15. La Giunta regionale può pronunciare la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell’Sito esternoarticolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
16. Le somme incassate da Regione derivanti dai canoni annui di cui al comma 8 sono destinate nella misura del 50 per cento a copertura delle attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 25.
17. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
anno 2021
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
anno 2022
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”;
anno 2023
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 17 si provvede con i relativi bilanci. ”.
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))
1. Al comma 4 ter dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 2021 ” sono soppresse e dopo le parole: “ euro 1.500.000,00. ” sono aggiunte le seguenti: “ Per l’anno 2021 la quota riservata è pari ad euro 1.900.000,00 e correlativamente il fondo di cui al comma 1, per il solo anno 2021, è incrementato della quota aggiuntiva pari ad euro 400.000,00. ”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 per l’esercizio 2021 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 6 ”Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 9.
(Sostegno alla manifestazione “Slow Fish 2021”)
1. La Regione Liguria, al fine di rafforzare la fase di rilancio post epidemia Covid-19 tramite la promozione del territorio ligure, il potenziamento del turismo e la valorizzazione dei prodotti liguri di eccellenza, nonché al fine di promuovere la sostenibilità del rapporto tra le attività antropiche e l’ecosistema marino, sostiene Slow Food Italia, associazione senza scopo di lucro, nell’organizzazione della edizione 2021 della manifestazione biennale di portata internazionale “Slow Fish”, evento di elevata rilevanza culturale finalizzato a promuovere i valori del mare, della biodiversità, della tutela degli ecosistemi acquatici e della pesca sostenibile, mediante concessione di specifico contributo a tal fine a Slow Food Promozione S.r.l. SB, Certified B Corporation®, interamente partecipata da Slow Food Italia e suo strumento operativo.
2. L’entità del finanziamento è stabilita in euro 400.000,00 sulla base del piano delle attività e del bilancio della manifestazione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare il contributo di cui al comma 2, subordinandone la liquidazione alla presentazione del rendiconto consuntivo secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo per l’esercizio 2021 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 190.000,00 (centonovantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- variazione compensativa di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 10.
(Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)
1. Il Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, si conclude anticipatamente a seguito del raggiungimento da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dell’obiettivo del pareggio dei bilanci verificatosi a chiusura dell’esercizio 2020.
2. Al fine di dare attuazione al Piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid 19 e di sostenere la spesa sanitaria corrente, è istituito un Fondo Integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Il Fondo ammonta ad euro 46.100.000,00 nell’esercizio 2021 e ad euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. (11)

Comma così modificato dall'art. 29 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

2 bis. Nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale a chiusura dell’esercizio precedente, emerga un disavanzo, i fondi di cui al comma 2 per l’esercizio in corso sono ridestinati in tutto o in parte alla copertura del disavanzo dell’esercizio precedente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio. (12)

Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 8.

3. Per l’esercizio 2021 l’importo di euro 3.900.000,00 è destinato alla ASL 1 ed alla ASL 3 per investimenti già programmati.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
anno 2021
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 46.100.000,00 (quarantaseimilionicentomila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 5 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
anno 2022
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”;
anno 2023
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 11.
(Azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale per l’anno 2021)
1. Per l’esercizio 2021, il Fondo politiche sociali, Missione 12, Programmi 7 e 8 finanzia azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale, dei circoli ricreativi culturali e sociali e loro articolazioni di base autonome a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso iscritte nel Registro del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, attraverso modalità definite dalla Giunta regionale per un ammontare non inferiore a 200.000,00 euro.
1. Per l’esercizio 2021, il Fondo politiche sociali, Missione 12, Programmi 7 e 8 finanzia azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede legale in Liguria, delle articolazioni e circoli affiliati ad Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede in Liguria, delle società di mutuo soccorso iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese, aventi sede in Liguria, attraverso modalità definite dalla Giunta regionale per un ammontare pari a euro 200.000,00. (4)

Comma sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021. n. 22.

2. Al termine dell’esercizio, la Giunta regionale invia una relazione alla Commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.
Art. 12.
(Misure finalizzate alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova)
1. Al fine di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione della prima fase della nuova diga foranea del porto di Genova, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi previsti dal Programma Straordinario di cui all’Sito esternoarticolo 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, adottato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto autostradale Polcevera con decreti n. 2 del 15 gennaio 2019 e n. 1 del 28 febbraio 2020 e successivi aggiornamenti, nonché tra gli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni eintegrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 7 Sito esternodel decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 1 luglio 2021, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all’Sito esternoarticolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito dalla Sito esternolegge 23 luglio 2021, n. 108 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nell’esercizio 2022 a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell’Autorità o già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino ad un massimo di euro 57.000.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto dell’importo pari ai ribassi d’asta realizzati a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo alla realizzazione dell’opera, fino al totale del valore del contributo medesimo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023, esercizio 2022, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00) in termini di competenza della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 3 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 13.
(Misure finalizzate alla realizzazione di lavori indifferibili per il Sistema Acquedotto Roja)
1. In considerazione della situazione di alta severità idrica del Distretto dell’Appennino Settentrionale, come dichiarata in data 4 luglio 2022 dall’Autorità competente, al fine di garantire la realizzazione di interventi strutturali adeguati e coerenti con il piano d’ambito per assicurare le risorse potabili al territorio ricadente nell’ATO Ovest Imperia, nonché interventi emergenziali finalizzati a preservare l’uso idropotabile dell’acqua, a fronte della situazione di grave crisi idrica, è autorizzata l’assegnazione dell’importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, a favore del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’ATO Ovest Imperia.(5)

Comma sostituto dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art.11 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l’intervento denominato “Realizzazione di Pista Ciclopedonale aree ex sedime dismessa Linea Ferroviaria Genova – Ventimiglia - Tratto insistente sul territorio del Comune di Andora”, già finanziato a valere sul Fondo Strategico Regionale, è soggetto alle tempistiche di realizzazione previste dalle norme statali relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (6)

Comma inserito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

2. La Regione può ridurre il proprio apporto dell’importo pari ai ribassi d’asta realizzati a seguito dell’aggiudicazione definitiva degli appalti delle opere di cui al comma 1, fino al totale del valore dell’importo medesimo. (7)

Comma sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

3. Il contributo di cui al comma 1 potrà essere recuperato fino all’intero ammontare qualora le opere di cui al comma 1 siano finanziate da risorse nazionali.(10)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, per gli esercizi 2022 e 2023, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
anno 2022
riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 4.930.000,00 (quattromilioninovecentotrentamila/00) in termini di competenza della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Servizio idrico integrato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
anno 2023
riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00) in termini di competenza della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Servizio idrico integrato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 14.
(Fondi per la progettazione contro il rischio idraulico)
1. Per l’anno 2021 una quota pari a euro 500.000,00 del fondo di cui all’articolo 4, comma 14 ter, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è destinata ai comuni per attività di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e di mitigazione del rischio idraulico di competenza dei medesimi comuni.
Art. 15.
(Misure per la gestione dei rifiuti in provincia di Imperia)
1. Per l’anno 2021 una quota del gettito, fino a un massimo di 100.000,00 euro, derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, per le finalità previste dall’Sito esternoarticolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, è destinato alla Provincia di Imperia.
2. La quota di cui al comma 1 è destinata a garantire l’avvio delle attività di recupero di materia prima nella gestione dei materiali vetrosi in deposito temporaneo nel ponente ligure ovvero allo smaltimento in via residuale per le parti non più valorizzabili.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità anche di erogazione e rendicontazione alla Provincia di Imperia nella sua qualità di Ente di Governo dell’Area Provinciale.
Art. 16.
(Sostegno alla campagna contro le molestie nei trasporti pubblici)
1. Per l’anno 2021, una quota pari a 50.000,00 euro dei fondi di cui alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, allocati alla Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, è destinata alla campagna contro le molestie sui trasporti pubblici.
Art. 17.
(Interventi a favore dell’associazionismo di promozione sociale operante nell’ambito delle disabilità)
1. Al fine di sostenere le attività delle associazioni di promozione sociale che operano storicamente nell’ambito della tutela e promozione dei diritti dei mutilati, degli invalidi e della disabilità, iscritte negli appositi registri e aventi sede in Liguria, alle medesime è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 50.000,00 per l’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. (9)

Comma sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

Art. 18.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni e integrazioni;
b) il comma 5 bis dell’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 , (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 19.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17 e 18, comma 1, lettera b), della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 20.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.