Legge regionale 9 agosto 2021, n. 13
IMPOSTAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA RIPRESA E RESILIENZA LIGURE
Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2021
Art. 17.
(Interventi a favore dell’associazionismo di promozione sociale operante nell’ambito delle disabilità)
1. Al fine di sostenere le attività delle associazioni di promozione sociale che operano storicamente nell’ambito della tutela e promozione dei diritti dei mutilati, degli invalidi e della disabilità, iscritte negli appositi registri e aventi sede in Liguria, alle medesime è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 50.000,00 per l’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. (9)
Note del Redattore:
Comma sostituto dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art.11 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 .
Comma sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 .