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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 13

IMPOSTAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA RIPRESA E RESILIENZA LIGURE

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 agosto 2021

Art. 13.
(Misure finalizzate alla realizzazione di lavori indifferibili per il Sistema Acquedotto Roja)
1. In considerazione della situazione di alta severità idrica del Distretto dell’Appennino Settentrionale, come dichiarata in data 4 luglio 2022 dall’Autorità competente, al fine di garantire la realizzazione di interventi strutturali adeguati e coerenti con il piano d’ambito per assicurare le risorse potabili al territorio ricadente nell’ATO Ovest Imperia, nonché interventi emergenziali finalizzati a preservare l’uso idropotabile dell’acqua, a fronte della situazione di grave crisi idrica, è autorizzata l’assegnazione dell’importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, a favore del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’ATO Ovest Imperia.(5)

Comma sostituto dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art.11 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l’intervento denominato “Realizzazione di Pista Ciclopedonale aree ex sedime dismessa Linea Ferroviaria Genova – Ventimiglia - Tratto insistente sul territorio del Comune di Andora”, già finanziato a valere sul Fondo Strategico Regionale, è soggetto alle tempistiche di realizzazione previste dalle norme statali relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (6)

Comma inserito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

2. La Regione può ridurre il proprio apporto dell’importo pari ai ribassi d’asta realizzati a seguito dell’aggiudicazione definitiva degli appalti delle opere di cui al comma 1, fino al totale del valore dell’importo medesimo. (7)

Comma sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

3. Il contributo di cui al comma 1 potrà essere recuperato fino all’intero ammontare qualora le opere di cui al comma 1 siano finanziate da risorse nazionali.(10)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, per gli esercizi 2022 e 2023, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
anno 2022
riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 4.930.000,00 (quattromilioninovecentotrentamila/00) in termini di competenza della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Servizio idrico integrato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
anno 2023
riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00) in termini di competenza della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Servizio idrico integrato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.