Legge regionale 3 maggio 2021, n. 7
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Bollettino Ufficiale n. 6 del 3 maggio 2021
Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai commi 1 e 1 bis ” sono sostituite dalle seguenti: “ al comma 2 ”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d’intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura. ”.
Note del Redattore:
Comma così rettificato come da avviso di rettifica pubblicato nel BURL 5 maggio 2021, n. 5 Parte I .