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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2021, n. 7

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 6 del 3 maggio 2021

Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai commi 1 e 1 bis ” sono sostituite dalle seguenti: “ al comma 2 ”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Sito esternod.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d’intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura. ”.

Note del Redattore:

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Comma così rettificato come da avviso di rettifica pubblicato nel BURL Sito esterno5 maggio 2021, n. 5 Parte I .