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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2021, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 maggio 2021

Art. 4.
(Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies della l.r. 36/1997 )
1. All’inizio del Capo I del Titolo IV della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 23 bis
(Elementi costitutivi del PSI)
1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l’analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g).
2. Il PSI è composto dai seguenti atti:
a) il documento di preparazione del Piano;
b) il progetto di PSI;
c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il documento di preparazione del Piano contiene:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive:
1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d’uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa;
2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilità
sostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda;
3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI;
4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica;
c) il quadro dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell’incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano;
d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo.
4. Il progetto del PSI prevede:
a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, compresi i servizi socio-sanitari di tipo diffuso dedicati alla medicina territoriale, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano, rurale e agricolo, laddove presente, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’articolo 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (Legge urbanistica regionale)) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione e approvazione da parte del Comune del PUL;
d) la disciplina urbanistica e geologica del Sistema delle Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 1 bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità costituiti da eventuali specifiche indicazioni alternative delle previsioni contenute nei sistemi di cui alle lettere a) e b) e dalla indicazione dei parametri tecnici la cui definizione è demandata alla successiva progettazione definitiva degli interventi previsti a condizione che non venga modificato il tetto massimo di unità di carico urbanistico previsto dal PSI;
e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi e i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il Piano svolge il ruolo di coordinamento e integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all’istruzione, all’edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai servizi ambientali, esplicitando la sostenibilità dei costi, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì:
1) gli interventi previsti nella programmazione degli enti gestori di specifiche attrezzature e impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio;
2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il PUL.
5. Gli interventi prioritari contenuti nel PSI sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.
Articolo 23 ter
(Elementi costitutivi del PUL)
1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell’uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione ed è composto dai seguenti elaborati:
a) il Documento degli Obiettivi di cui all’articolo 26, redatto in coerenza con il PSI e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all’articolo 23 bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI;
b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all’articolo 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI;
c) il rapporto preliminare ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 bis e 61 si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI.
Articolo 23 quater
(Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia)
1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l’indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l’indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all’articolo 23 bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:
a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune, dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni e enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni e enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR e all’applicazione da parte del Comune dell’articolo 23 bis. Le altre amministrazioni e enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione.
6. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il Comune con deliberazione consiliare:
a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5;
b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni e enti di cui al comma 5;
d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità- partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6.
9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L’approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni e enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni.
12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il Documento di preparazione del Piano e che non comportino, ferme restando le norme di flessibilità del Piano, la riduzione delle dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e l’incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui all’articolo 23 bis, comma 4, lettera c). L’aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
13. Le varianti al PSI sono adottate dal Comune e approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PSI di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all’articolo 42.
15. Nei comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale Piano decorsi due anni dall’approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune il procedimento di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) e successive modificazioni e integrazioni.
16. I comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC, possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PUC decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.
Articolo 23 quinquies
(Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti)
1. Il Comune, entro un anno dall’approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell’assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, e dell’articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell’approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all’articolo 23 ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. Il PUL, a seguito dell’avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell’ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS e all’accoglimento delle osservazioni pervenute al Comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
5. Il PUL approvato:
a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è inviato per conoscenza alla Regione.
6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l’obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull’intero progetto di Piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio comunale unitamente al relativo rapporto ambientale:
a) per l’esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell’avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7:
a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è inviato per conoscenza alla Regione.
9. Il PUL è sottoposto al monitoraggio, con cadenza almeno biennale, relativamente allo stato di attuazione delle previsioni, in termini di nuove Unità di Carico Urbanistico approvate successivamente alla sua entrata in vigore, rispetto allo stato di attuazione del PSI in termini di superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate, con specifico riferimento agli interventi prioritari e ai relativi termini di attuazione. Il monitoraggio biennale è approvato dalla Giunta comunale e pubblicato nel sito del Comune.
10. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli Obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l’incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l’individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L’aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della Giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, e è approvato con deliberazione della Giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione.
11. Le varianti al PUL sono adottate e approvate dal Comune con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PUL di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.”.