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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2021, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 maggio 2021

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli interventi” sono inserite le seguenti: “di riqualificazione e miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono:
a) per i comuni individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), il Piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI) e il relativo Piano urbanistico locale (PUL);
b) il Piano urbanistico comunale (PUC) e i Progetti urbanistici operativi (PUO).
Tali strumenti possono essere elaborati anche a livello intercomunale, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge.”.