Legge regionale 2 aprile 2021, n. 5
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)
Bollettino Ufficiale n. 4 del 9 aprile 2021
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 42 ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)).
1. Il comma 2 dell’articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 42 bis, comma 3, la Giunta regionale, nel rispetto degli articoli 56, commi 2, 3, 3 bis e 4, e 57
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni, definisce le procedure e le modalità di dettaglio per l’affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
3. I servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:
a)
dagli enti del Terzo settore, in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui alla
l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 42 quater, comma 1, in regime di accreditamento libero, a norma dell’
articolo 55 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per il tramite di convenzione, a norma dell’
articolo 56 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in ogni caso, a carico dell’amministrazione e in favore degli enti esecutori il mero rimborso delle spese correnti, esclusi gli oneri di investimento;
b)
da operatori economici selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“
3 bis. Il ricorso alle modalità di esecuzione di cui al comma 3, lettera a), è sempre motivato sulla base di ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà e più efficace contribuzione a una finalità sociale.
”.4. Il comma 4 dell’articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
4. Qualora i servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), si procede ad affidamento congiunto e si applica l’
articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
”.