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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO FINANZIARIO 2021

Bollettino Ufficiale n. 16 del 31 dicembre 2020

Art. 5.
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))
1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“j bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless;
j ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. ”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “rete telematica ” sono inserite le seguenti: “ multicanale e multiservizi ”.
3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ sistema di trasporto ” sono inserite le seguenti: “ , e ove necessaria la componente di diffusione e accesso ” e dopo le parole: “ rete telematica ” sono inserite le seguenti: “ multicanale e multiservizi ”.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 4.270.000,00 per l’anno 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo II spese in conto capitale del bilancio di previsione 2021-2023.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 come rettificato con Avviso pubblicato nel Sito esternoBURL 5 maggio 2021, n. 5 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 11 del 16 marzo 2022 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.