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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO FINANZIARIO 2021

Bollettino Ufficiale n. 16 del 31 dicembre 2020

Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))
1. L’articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 37
(Promozione del benessere delle nuove generazioni)
1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l’equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l’autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL, il Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e privati.
2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all’educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all’interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.
3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l’esercizio del diritto di cittadinanza, l’educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.
4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36. ”.
2. L’articolo 37 bis della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 come rettificato con Avviso pubblicato nel Sito esternoBURL 5 maggio 2021, n. 5 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 11 del 16 marzo 2022 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.