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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO FINANZIARIO 2021

Bollettino Ufficiale n. 16 del 31 dicembre 2020

Art. 11.
(Modifiche all’articolo 26 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. All’articolo 26 ter della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola: “ rilascia ” è sostituita dalla seguente: “ promuove ”;
b) al comma 3, le parole: “ la creazione del marchio “Bottega Ligure”, si propone ” sono sostituite dalle seguenti: “ la promozione del marchio “Bottega Ligure ”, intende perseguire”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 come rettificato con Avviso pubblicato nel Sito esternoBURL 5 maggio 2021, n. 5 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 11 del 16 marzo 2022 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.