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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO FINANZIARIO 2021

Bollettino Ufficiale n. 16 del 31 dicembre 2020

Art. 29.
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile ovvero fascetta inamovibile numerati rilasciati o riconosciuti dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi privi di anello o di fascetta sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. ”.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“ 4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore.
5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. ”.
“1 ter. Per arco temporale massimo, di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, Sito esternodella l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell’intera stagione venatoria, riferite ad una determinata specie.
1 quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie sospende il decorrere dei termini contenuti nell’arco temporale massimo di cui al comma 1 ter. Tale periodo di sospensione della caccia non deve necessariamente collocarsi all’inizio oppure al termine della stagione venatoria. ”.
4. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 29/19 94 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , provenienti da allevamenti nazionali o ”, sono soppresse.
5. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ agli ” è soppressa e sono inserite le seguenti: “ e per il completamento dei piani numerici di prelievo degli”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 come rettificato con Avviso pubblicato nel Sito esternoBURL 5 maggio 2021, n. 5 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 11 del 16 marzo 2022 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.