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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 3 agosto 2020, n. 27

INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IMPEGNATO NELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 agosto 2020

Art. 1
(Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In attuazione della facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, Sito esternodel decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 di incrementare fino al doppio le risorse assegnate dallo Stato, previste dal comma 1 dello stesso articolo, destinate all’incremento dei fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 9.179.641,00.
Art. 2
(Criteri e modalità)
1. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse al personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale sono individuati da verbali di confronto tra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali del comparto sanità e delle aree dirigenziali.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 9.179.641,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea (P1301)”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 4
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.