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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 21

DIFFERIMENTO TERMINI IN MATERIA URBANISTICA E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 agosto 2020

Art. 1
(Modifica all’articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
1. Al comma 2 dell’articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “
31 dicembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2022
”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della
l.r. 36/1997
e successive modificazioni e integrazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022
”.
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
1. Al comma 4 dell’articolo 98 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 98 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, anticipa le risorse necessarie per l’esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati provvedendo contestualmente alle necessarie azioni di recupero.
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 113 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
5 bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 bis dell’articolo 98 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:
esercizio 2020
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;
stato di previsione della spesa
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
”.
Art. 4
(Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di disposizioni regionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni regionali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 maggio 2020, n. 35 , sono destinati ad interventi o attività in materia di protezione civile nei limiti delle esigenze derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del Sito esternodecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e Sito esternodel decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). Eventuali economie possono essere destinate ad ulteriori interventi o attività di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:
esercizio 2020
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 30.000,00 (trentamila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”;
stato di previsione della spesa
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Missione 11 ”Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti”.
esercizio 2021
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”;
stato di previsione della spesa
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Missione 11 ”Soccorso civile” – Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 5
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))
1. Al comma 4 bis dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
parti compatibili.
” sono aggiunte le seguenti: “
Il recupero delle quote può avvenire tramite rimodulazione del piano finanziario fermi restando i termini del relativo piano di rientro.
”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019))
1. All’articolo 14 bis della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole: “
Al fine di condurre
” sono inserite le seguenti: “
Per
l’esercizio 2020
”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni
agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020:
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota
interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 ”Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
”.
Art. 7
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.