Legge regionale 21 luglio 2020, n. 18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Bollettino Ufficiale n. 7 del 22 luglio 2020
Art. 4
(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali)
1. Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all’articolo 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della l. 43/1995 .
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), è abrogato.
3. Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all’articolo 9, comma 8, numero 4) della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, secondo periodo, della l. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all’articolo 9 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, della l. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.