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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 luglio 2020

Art. 9.
(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 35 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 35
(Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari di cui all'articolo 28 consente il consumo immediato di prodotti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 bis.
2. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
”.